Sabato 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge “PNRR 2”, del quale esiste una bozza da settimane, e che all’articolo 28 contiene la famigerata norma sulla 3-I Spa.
La FLC CGIL ha quindi inviato una nota chiedendo un confronto e una piena informativa urgentemente all’amministrazione.
Dai contenuti della norma non è chiaro a quale obiettivo di interesse dell’Istat possa rispondere la creazione di questa società privata.
Lo diciamo subito: non tollereremo esternalizzazioni di lavoratori o funzioni dell’Istat.
Siamo preoccupati perché la funzione informatica deve rimanere dentro l’ente, essendo alla base delle innovazioni e delle attività passate presenti e future della statistica pubblica. Portarla fuori - come dimostrano le tante fallimentari collaborazioni esterne rispetto a processi informatici - si tramuterebbe in un peggioramento della qualità della statistica e in un incrinamento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istat.
Ricordiamo che il codice delle statistiche europee inizia così: “L’indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, assicura la credibilità delle statistiche europee”.
Siamo perplessi perché l’Istat è un ente di ricerca e non un’agenzia a disposizione delle volontà del governo di turno. L’Istat già collabora con l’INAIL per il Polo Strategico Nazionale, e con l’INPS (e il ministero del lavoro) per le statistiche sull’occupazione. Non c’è bisogno di decreti legge o disposizioni normative per far collaborare tre enti pubblici, tanto è vero che nella stessa incomprensibile norma si nominano le “esigenze di autonomia” dei tre Istituti. L’Istat ha una propria mission (che consiste nel produrre e analizzare dati) e dovrebbe decidere autonomamente come e con quali enti collaborare (non in base a una legge), a meno che non si cambi la natura dell’ente.
Siamo in forte dissenso con un impegno finanziario dell’Istat (15 milioni!?!!) proprio a pochi giorni dal rifiuto da parte dei vertici dell’ente a investire per le necessarie assunzioni una cifra decente all’interno di un Piano che per la prima volta nella storia dell’Istituto non contiene un impegno di fabbisogno triennale, ma solo di brevissimo periodo.
Se questa società serve nell’ambito del PNRR, ci sembra paradossale che i fondi per crearla siano sottratti ai bilanci di tre enti pubblici, tra i quali un ente di ricerca come l’Istat che ha una dimensione decisamente più piccola di INPS e INAIL. Un ente di ricerca che, in quanto non vigilato dal MUR, è rimasto a bocca asciutta dal finanziamento dell’ultima legge di bilancio per la valorizzazione professionale. Il governo avrebbe dimenticato l’Istat quando si trattava di inserire i necessari fondi per il personale, per poi ricordarselo per “imporgli” di investire pezzi del suo bilancio in una società privata che non appare rientrare nell’interesse dell’ente!?!
Abbiamo quindi chiuso la nota, chiedendo formalmente urgentemente un incontro e una piena informativa, come già richiesto più volte oralmente, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2016/2018.
Riportiamo di seguito il testo completo dell’articolo 28 del decreto legge:
Art. 28
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, e' autorizzata la costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli organi della societa', nonche' le regole di funzionamento della societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta' degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalita' di trasferimento della societa'.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.