Con l'ordine di servizio 198/18, pubblicato il 19 ottobre 2018, l'Istat ha adeguato alcuni istituti dell'orario di lavoro al nuovo contratto nazionale.
Sono stati introdotti con il nuovo contratto nazionale nuovi permessi orari per visite mediche e accertamenti diagnostici. Sono 18 ore, oppure 3 giorni. Nel caso in cui si prendano a giornate, viene decurtata la parte accessoria del salario, come con la malattia. Sono permessi aggiuntivi, quindi non sostituiscono i permessi per gravi motivi (codice 529). Ricordiamo che, con il nuovo CCNL, il permesso per gravi motivi non ha più bisogno di certificazioni allegate al modello di assenza.
Il permesso orario si può utilizzare digitando ai tornelli il codice 587H e giustificandolo con il classico modulo A2, al quale va allegata l'attestazione/certificazione dell'avvenuta visita con l'orario.
Viste le modalità operative del permesso, il consiglio è di utilizzare in caso di visite per l'intera giornata il "permesso per gravi motivi" (529) e in caso di accertamenti che consentono il rientro in ufficio il permesso orario per accertamenti diagnostici (587H).
La semplice "malattia per accertamenti diagnostici" sarà utilizzabile solo a determinate condizioni:
1) nel caso in cui il lavoratore sia effettivamente affetto da una patologia durante la visita (codice 503)
2) quando "l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie". In questo caso si può usare il codice 587, allegando l’attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, nella quale deve essere precisata anche la conseguente incapacità lavorativa del dipendente, determinata dalle caratteristiche di esecuzione e/o di impegno organico della visita o prestazione sanitaria effettuata".
3) se i dipendenti "a causa delle patologie sofferte, devono sottoporsi, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro". In questo caso si utilizza il codice 503.
Le "ferie solidali" possono essere chieste dai dipendenti che hanno finito tutti i giorni di ferie e i permessi e che abbiano "esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute".
Il dipendente che ne abbia necessità presenta apposita domanda, per un massimo di 30 giorni.
L'Istat a quel punto rende nota al personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. Ciascun collega può a quel punto cedere, volontariamente, fino a 8 giorni di ferie più le 4 giornate di "recupero festività soppresse".
Il CCNL prevede che in sede di prossimo rinnovo si possano estendere le motivazioni di richiesta. Noi chiederemo inoltre che si possano cedere anche i crediti orari.
Il calcolo delle ore di debito da recuperare (oltre le 20) per i lavoratori dei primi tre livelli passa da tre a quattro mesi. Quindi se prima l'anno era diviso in 4 trimestri (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre), da settembre 2018 il riferimento è a 3 quadrimestri (gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre). Tutti gli eventuali debiti orari rimanenti a fine agosto sono stati quindi retroattivamente spostati al terzo quadrimestre (settembre-dicembre 2018).
Rimane fuori da questo provvedimento tutto ciò che rientra nel capitolo "missioni". Da anni la FlC sta seguendo questo argomento, ma ad oggi l'amministrazione non ha apportato alcuna modifica al regolamento, che anzi è misteriosamente sparito dalla Intranet, nonostante la costituzione di un gruppo di lavoro apposito nel 2014/2015.
E' urgente risolvere la questione del riconoscimento del tempo di percorrenza nell'orario di lavoro, così come stabilito dal CCNL con l'articolo 79, sia per garantire i lavoratori delle sedi territoriali coinvolti nella numerosissime attività di formazione e di organizzazione derivanti dall'avvio del Censimento Permanente, sia per dirimere annose questioni relative agli spostamenti dei lavoratori che si svolgono necessariamente durante i giorni festivi (ad esempio per l'inizio dei lavori il lunedì mattina presto o la fine dei lavori il venerdì sera).
Dopo le nostre obiezioni l'amministrazione sarebbe orientata a chiedere un parere all'ARAN sulla questione, dilazionando così ulteriormente l'appianamento di problemi che abbiamo segnalato da anni e per i quali abbiamo proposto soluzioni dettagliate e percorribili. Un comportamento ormai consueto per l'amministrazione dell'Istat, in questa occasione particolarmente insensato, visto che l'applicazione del CCNL su questo punto risolverebbe molti problemi alla macchina organizzativa dell'Ente in questo momento di difficoltà nell'avvio della rilevazione sul campo del Censimento.