Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla questione dell’articolo 15, visti i numerosi messaggi che ci sono arrivati negli ultimi giorni.
I bandi delle selezioni articolo 15 sono usciti il 25 maggio 2021 (delibere 442, 443, 444, 446).
I sindacati sono stati “sentiti” nel senso che ci sono stati vari incontri nel corso dei quali abbiamo fatto osservazioni e proposte, ma non c’è stato nessun accordo sui criteri dei bandi.
I bandi contengono il seguente numero di posti:
Passaggio |
Numero di posti |
Ricercatore → Primo ricercatore |
35 |
Tecnologo → Primo tecnologo |
26 |
Primo ricercatore → Dirigente di ricerca |
17 |
Primo tecnologo → Dirigente tecnologo |
16 |
Totale |
94 |
La scadenza delle domande è fissata al 12 luglio 2021.
Il 7 luglio 2021 escono 4 delibere (538, 539, 540, 541) che posticipano la scadenza al 28 luglio 2021.
Il 16 luglio 2021 vengono pubblicate le FAQ.
Dopo la scadenza (28 luglio) alcuni colleghi che per problemi informatici non sono riusciti a inviare la domanda chiedono di poterla finalizzare, senza necessariamente riaprire i termini.
La FLC CGIL se ne fa carico e invia una nota il 23 agosto 2021, alla quale non seguono risposte scritte, ma il rinvio a un parere della DCIT sui malfunzionamenti del sistema nelle ore precedenti alla scadenza: parere che non ci è stato mai fornito (se esiste).
Il 18 agosto 2021 un collega deposita un ricorso al TAR, perché i requisiti del bando da dirigente tecnologo non gli permettono di partecipare.
Il 10 settembre 2021 il TAR di Milano ordina l’ammissione con riserva del collega.
Il 23 settembre 2021 escono le delibere (684 e 685, 686 e 687) con le commissioni per le procedure art. 15. Le commissioni hanno 6 mesi di tempo per lavorare, secondo il bando.
Con la delibera 766 del 14 ottobre 2021 l’Istat ammette con riserva il collega che aveva fatto ricorso, eseguendo l’ordinanza del TAR del 10 settembre.
Il 22 dicembre 2021 l’avvocata associata alla FLC CGIL dell’Istat invia una diffida all’amministrazione, chiedendo a nome di alcuni colleghi una breve riapertura dei termini o la possibilità di considerare completata la domanda con la documentazione già caricata entro il 28 luglio 2021. La diffida non avrà mai una risposta scritta.
Il 24 gennaio 2022 il Consiglio dell’Istat decide di aumentare i posti per l’articolo 15, che diventano quindi:
Passaggio |
Numero di posti |
Ricercatore → Primo ricercatore |
56 |
Tecnologo → Primo tecnologo |
36 |
Primo ricercatore → Dirigente di ricerca |
28 |
Primo tecnologo → Dirigente tecnologo |
22 |
Totale |
142 |
Il 16 marzo 2022, sulla scia dell’eventuale revisione della soglia sui concorsi del 2018 (80 punti), la FLC CGIL invia una nota in cui si chiede di rivedere la soglia anche per i concorsi art. 15.
Con la delibera 254 dell’11 marzo 2022 il presidente proroga i lavori della commissione da primo ricercatore al 31 ottobre 2022.
Con la delibera 301 dell’11 aprile 2022 il presidente prolunga i lavori della commissione da dirigente tecnologo al 30 settembre 2022.
Il 22 aprile il Consiglio approva il PIAO, che tra le altre cose incrementa i posti dell’art. 15 (dirigente tecnologo e primo tecnologo). Il quadro dei posti diventa quindi:
Passaggio |
Numero di posti |
Ricercatore → Primo ricercatore |
56 |
Tecnologo → Primo tecnologo |
40 |
Primo ricercatore → Dirigente di ricerca |
28 |
Primo tecnologo → Dirigente tecnologo |
24 |
Totale |
148 |
Il 28 aprile 2022 escono 4 delibere (350, 351, 352, 353) che riaprono i termini per presentare la domanda al 26 maggio 2022 (solo per chi non l’avesse già presentata nel 2021) e, per i profili di dirigente tecnologo e primo tecnologo, eliminano il requisito di anzianità (12 anni per il I livello, 8 per il II livello) e cambiano le tabelle relative ai punteggi dell’anzianità. La motivazione citata (per tutti e 4 i concorsi) è l’aumento dei posti deciso dal Consiglio della settimana precedente.
Ma nelle premesse della procedura per dirigente tecnologo si cita la sentenza del “Tribunale ordinario del Lavoro di Milano n.2665/2021” “che, nell’accogliere il ricorso prodotto da un dipendente, dichiara che, configurandosi l'art.15 non come un passaggio di area, bensì come l'acquisizione di un diverso livello nell'ambito della stessa area di appartenenza, non possono essere richiesti i requisiti previsti dal DPR 171/91 per l'accesso dall'esterno, e, conseguentemente, non può essere richiesto il requisito di ammissione relativo al possesso di 12 anni di anzianità di cui all’art. 2 della deliberazione n. DOP/446 del 25 maggio 2021”, che quindi impone all’Istat di modificare l’ art.2 (quello sui requisiti) “e ammettere alla procedura di cui trattasi i dipendenti dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato, inquadrati, alla data del 25 maggio 2021, nel profilo di Primo tecnologo di II livello professionale, riaprendo i termini per la presentazione delle domande” “per i dipendenti che non hanno inoltrato richiesta di partecipazione entro la data di scadenza di cui alla deliberazione n. DOP/538 del 7 luglio 2021”.
Non solo, l’Istat fa discendere dalla sentenza anche la modifica della Tabella del bando con i punteggi dell’anzianità “al fine di consentire l’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità anche ai dipendenti con un’anzianità inferiore a quella originariamente prevista dall’art.2 del bando come requisito di partecipazione” e ritiene “opportuno” quindi “utilizzare la stessa tabella di punteggi prevista dal concorso per Dirigente di ricerca.
Ma non finisce qui, perché anche per il concorso da Primo tecnologo (II livello), l’Istat ritiene, “in autotutela” di dovere modificare il bando, togliere il requisito di anzianità (8 anni) e di cambiare la tabella dei punteggi per l’anzianità, uniformandoli al concorso da Primo ricercatore.
Abbiamo potuto fare questa ricostruzione, a parte le note di cui siamo estensori (quella di agosto 2022 e la diffida di dicembre per i colleghi che non hanno completato la domanda; quella di marzo per chiedere di togliere/abbassare la soglia per l’idoneità), dalla lettura delle delibere pubblicate, mai discusse con le organizzazioni sindacali.
La scelta di riaprire i termini per tutti i concorsi è certamente tardiva e non necessaria. Abbiamo espresso soddisfazione perché almeno risolve il problema dei colleghi dei quali avevamo difeso il diritto a partecipare.
Quello che desta sicuramente perplessità è l’intervento sui punteggi, deciso in autonomia, senza consultare o informare negli scorsi mesi le organizzazioni sindacali. Abbiamo quindi chiesto un confronto, fornendo il testo della sentenza del Tribunale ordinario di Milano citata, che peraltro sembrerebbe avere implicazioni di livello generale sull’interpretazione dell’ordinamento.