La confusione regna sovrana. Non sono uscite entro l’anno né le graduatorie articolo 22 né quelle dei concorsi 2018 di II livello. Se nel primo caso può risultare vantaggioso per i colleghi in graduatoria, visto che gli scorrimenti al III livello saranno fatti prima (se se ne facessero altri meglio ancora, e comunque bisognerebbe arrivare da subito almeno ai 41 già deliberati e che non sono stati fatti per alcune rinunce/scelte degli interessati), nel caso dei concorsi di II livello è incomprensibile il perché di questa attesa ulteriore. I colleghi interessati sono stati oggettivamente penalizzati, soprattutto per quanto concerne le aree per le quali le procedure sono concluse da molti mesi, con un ulteriore danno anche per gli idonei delle procedure art. 15, che sarebbero diventati vincitori se quelle graduatorie fossero uscire a suo tempo (ci riferiamo almeno a quelle concluse entro l’estate del 2022). Queste fattispecie rappresentano chiari presupposti per possibili contenziosi. Per evitarli la soluzione è lo scorrimento massimo di tutte le graduatorie. Quelle da III devono essere esaurite, aumentando i posti dell'art. 22, come abbiamo più volte detto. Su quelle da II e da I, incrociando quelle dei concorsi e dell’art. 15 in modo intelligente, si può iniziare davvero a intaccare il problema della permanenza ultradecennale nel livello di centinaia di colleghe e colleghi. All’ultimo tavolo abbiamo ribadito l'importanza di lavorare per i finanziamenti agli enti di ricerca non vigilati dal MUR (tra i quali l’Istat). Il direttore generale ha detto che è stato sollecitato il ministro Zangrillo e che anche se nella legge di bilancio non è arrivata la risposta a quanto richiesto, confida in un ulteriore vettore normativo. Lo stesso vale per quanto riguarda la proposta di riequilibrio della IOS (anche quella sollecitata dalla FLC) avanzata dall’Istat per recuperare rispetto alla media percepita dai ricercatori e tecnologi del settore della ricerca.
Legge di bilancio, gli interventi su Scuola, Università, Ricerca e Afam
Per quanto riguarda i passaggi dai livelli IV-VIII al III (sia per concorso pubblico, sia attraverso l’art. 22), abbiamo ricevuto e segnalato all’amministrazione una sentenza di appello del 2019, riguardante una collega che ha visto riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, per compensare la perdita di stipendio fondamentale, ingente nel caso di passaggio dal IV al III livello. L’amministrazione non sembra intenzionata a riconoscere alcunché, per cui invitiamo i colleghi a contattare il sindacato prima dell’assunzione per un consiglio, anche dal punto di vista legale.