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Dirigenza amministrativa all'Istat: il Consiglio di Stato capovolge la sentenza del TAR

Ma i problemi originati dal "riordino" del 2010 rimangono tutti aperti

26/06/2014
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Si aggiunge un nuovo capitolo al racconto della lunga battaglia della Flc Cgil per contrastare l’ultimo riordino dell’Istat e la contestuale introduzione della dirigenza amministrativa, unica vera innovazione del DPR 166/2010 insieme all’impressionante aumento dei poteri del Presidente a scapito del Consiglio.

Quella che si aggiunge è però una brutta pagina di storia di ordinaria (in)giustizia amministrativa, ad opera di un settore della magistratura che non è famoso per essere il paladino dei diritti dei lavoratori.

Il Consiglio di Stato, infatti, rovesciando il giudizio di primo grado, ha accolto la scorsa settimana gli appelli proposti dall’Istat, cristallizzando l’attuale situazione organizzativa e confermando gli attuali Dirigenti dei Servizi della Direzione Generale.

Si tratta di un esito che danneggia in primis i tecnologi della Direzione generale, condannati a correre lungo un percorso professionale paragonabile ad un binario morto, e contemporaneamente tutto il personale dell’Istituto, che ha visto, in un momento di crisi asfissiante, sottrarre ingenti e preziose risorse alla possibilità di essere assunto in ruolo o a quella di compiere un passaggio di carriera. A uscire sconfitta è l’opzione di un convincente sviluppo organizzativo per un Istituto che non riesce a liberarsi della zavorra di un apparato paraministeriale cresciuto a dismisura al suo interno e che ha capovolto il suo senso funzionale: da supporto alla statistica, a governo della statistica. Questa è, nella sua essenza, l'anomalia da rimuovere.

La sentenza, lungi dal prodursi in qualsiasi sforzo di carattere interpretativo e di revisione sistematica della complessa materia, si limita a liquidare la questione con motivazioni apodittiche o, talvolta, persino del tutto assenti.

In ogni caso, e al di là degli aspetti di carattere tecnico-giuridico della pronuncia (che pure ci inducono a pensare al Consiglio di Stato come al "porto delle nebbie” della giustizia amministrativa), ciò che riteniamo grave è che questa gattopardesca pronuncia, nella pervicace conservazione dello status quo e del “già fatto”, ha lasciato intatti ed impregiudicati sul piatto tutti i problemi che il riordino e la nuova dirigenza hanno creato e che con la nostra azione legale aveva sollevato. Tanto che, non è un mistero, più di qualcuno all’interno dell’Istituto era giunto ad augurarsi una conferma della sentenza di primo grado, proprio per poter rimettere in discussione molte delle scelte operate durante la gestione Giovannini.

Del resto, il rapporto di difficile coabitazione tra tecnologi e dirigenti generato dal riordino, aggravato dagli esiti finali della procedura concorsuale per dirigente di seconda fascia, è da tempo palese nell’ambito della Direzione Generale dell’ente di statistica.

Dunque l’esito di questa sentenza danneggia soprattutto la funzionalità dell’Istat, costretta in un ridicolo artificio organizzativo che ha imposto personale con qualifiche diverse da quelle utili ad un ente di ricerca, nel ruolo di superiore gerarchico di figure professionali il cui perno caratteristico è l’autonomia e l’indipendenza. Mentre ad oggi il crollo dell’efficienza generale del settore amministrativo frutto di questa strabiliante “innovazione” è piuttosto evidente, non è affatto chiaro se mai si potrà giungere ad un qualche minimo livello di integrazione tra il lavoro dei tecnici e tecnologi e la Dirigenza amministrativa che pure quel lavoro dovrebbe governare.

Ciò che  è rilevante dunque oggi a sentenza emessa non è tanto il danno per il personale, ma la mancata soluzione che poteva venire dal Consiglio di Stato, togliendo alla (oramai futura) gestione dell’Istat e al Governo in carica l’onere di dover risolvere contraddizioni enormi che tengono l’Istituto in stato di blocco e che in ogni caso necessitano di interventi urgenti e non più rinviabili (fra i quali deve essere chiaro che la corretta applicazione degli istituti contrattuali, in particolare quelli diretti alle progressioni di carriera, è solo il più banale).

La stessa superficiale sentenza del Consiglio di Stato non ha potuto fare a meno di affermare che i ricercatori e i tecnologi costituiscono figure “distinte e non equiparabili né interscambiabili” con la dirigenza amministrativa. Questa affermazione trova corrispondenza nella Corte dei conti secondo cui, parafrasando il CCNL applicabile, “i ricercatori e i tecnologi costituiscono figure professionali altamente qualificate, dotate di conoscenze e competenze tecniche specialistiche, che ne fanno risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli enti di ricerca. Proprio in ragione di tali caratteristiche di specialità e infungibilità dei requisiti professionali posseduti, è ad essi riconosciuta autonomia e responsabilità nell’espletamento delle funzioni loro demandate, nonché il pieno coinvolgimento nei processi decisionali dell’Ente in vista della definizione degli obiettivi di ricerca”.

Esattamente da qui deriva la nostra richiesta che debba essere immediatamente consentita la partecipazione dei Ricercatori e Tecnologi agli organi di governo dell’Istituto, ovvero la costituzione di un organo elettivo dei Ricercatori e Tecnologi, in modo da attuare finalmente la norma di cui agli artt. 12, comma 2 e 3 del CCNL 2006-2009, come peraltro auspicato dallo stesso Presidente Prof. Golini nel corso dell’audizione presso il Senato della Repubblica del 5 giugno 2014.

Inoltre, come chiarito ancora una volta dal Giudice contabile, “al carattere di autonomia che deve assistere lo svolgimento dell’attività professionale propria delle figure specialistiche considerate soccorre la previsione del 4 comma dell’art. 15 richiamato, che pone il personale ricercatore e tecnologo al di fuori di qualsivoglia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto alla dirigenza di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001”, in ordine alla gestione dell’attività di ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Questo è il quadro giuridico che deve essere valutato insieme ad un bilancio della oggettiva debolezza cui dal 2010 in poi l’accentramento dei poteri nella figura del Presidente ha esposto l’Istat. Da ciò riteniamo derivi la rinnovata necessità di intervento sul decreto di riordino n. 166, indipendentemente dagli esiti della sentenza.

Mettere mano al Dpr 166/2010 è una necessità immediata e non più rinviabile: eliminare la previsione dell’esclusività del ruolo di Dirigente amministrativo di II fascia per ricoprire incarichi dirigenziali in seno alla direzione amministrativa dell’Ente, riportare al consiglio d’Istituto i poteri posti dal riordino nelle esclusive mani del Presidente, introdurre un Consiglio scientifico elettivo di ricercatori e tecnologi, adeguare al presente il disegno organizzativo dell’istituto investendo su bisogni e aspirazioni del personale. Questa è l’agenda delle priorità che la sentenza del Consiglio di Stato rimette nelle mani del nuovo presidente dell’Istat e del Governo e su questo la Flc Cgil continuerà ovviamente a dare battaglia.

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