Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 25/2013 avanzato da CGIL, CISL e UIL, ha riconosciuto il 22 luglio scorso anche alla contrattazione di secondo livello la facoltà di disciplinare la fruizione ad ore del congedo parentale (modalità introdotta dall’art. 1, comma 339, L. n. 228/2012 - Legge di Stabilità 2013).
In particolare, nel suo pronunciamento il Ministero ha chiarito che «non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello».
La FLC CGIL ha quindi inviato all'amministrazione dell'Istat una richiesta di apertura della contrattazione su questo tema, allegando il documento del Ministero del Lavoro citato.