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ISTAT: quasi tutti respinti i reclami per l'articolo 54

Non cambia l'impostazione voluta dai dirigenti

25/10/2017
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Negli scorsi giorni sono arrivati i responsi dei tantissimi reclami relativi al giudizio dei dirigenti per i passaggi di livello (articolo 54).

Il comitato ha evidentemente deciso di non disturbare il manovratore e di lasciare intatte quasi tutte le valutazioni, anche nei casi nei quali era palese la sommarietà del giudizio e la contraddizione con i documenti prodotti dal singolo candidato.

Non si è quindi posto rimedio all’assurda impostazione che i dirigenti dell’Istituto si sono data: quella di utilizzare in modo vasto, ampio e predeterminato la scala dei giudizi, creando – per la prima volta – una differenziazione tanto grande da incidere pesantemente sulla graduatoria finale, rischiando di tenere sotto il punteggio minimo (60) una parte consistente dei candidati.

La differenziazione nei giudizi poteva essere comunque fatta, ma senza l’enorme solco creato tra i presunti “ottimi” e i presunti “sufficienti”. I massimi dirigenti dell’Istituto hanno voluto auto-attribuirsi un potere enorme, nel momento in cui potevano e dovevano sottrarsiLa responsabilità di questa scelta è loro e di nessun altro. Non possono certo giustificarsi, come stanno in alcuni casi tentando di fare, dicendo “era già previsto dall’accordo sindacale”, o “era già scritto nel bando”, o ancora “lo impone la legge”.

Nell’accordo sindacale non c’è nessun riferimento a fasce di merito o alla performance individuale, ma solo quanto previsto dal contratto nazionale.

Nel bando è stato introdotto dall’amministrazione, nelle premesse, un riferimento al “sistema di valutazione della performance” dell’Istat, su impulso della Funzione Pubblica, e sono stati decisi i “descrittori” per la valutazione, nonché i relativi punteggi. Ma nessun sistema di valutazione della performance, tantomeno quello dell’Istat, prevede le “fasce di merito” della Legge Brunetta, che sono state peraltro abolite definitivamente lo scorso giugno con il “Decreto Madia”.

Tutto è quindi – nell’accordo come nel bando - in analogia con le scorse edizioni dell’articolo 54. La differenza era che stavolta sono passati tanti anni di blocco, senza potere nemmeno candidarsi alla progressione di livello. In una situazione come questa, sarebbe stato razionale dar maggiore rilievo ai punteggi derivanti da documenti e atti certi, come l’anzianità e i titoli e usare, invece, con molta parsimonia la “significativa differenziazione” nella valutazione prevista dalla legge. Si è fatta una scelta radicalmente diversa, e le due richieste di accesso agli atti che abbiamo fatto dovrebbero chiarire da chi sono stati decisi i criteri “iper-meritocratici”, e saranno di supporto per eventuali azioni legali.

Affidarsi ai ricorsi è l’ultima strada, che comunque percorreremo se necessario, dove possibile. È evidente che ha senso avviare eventualmente un’azione legale individuale solo dopo l’uscita delle graduatorie, ovvero quando è stato “arrecato il danno”.

Ci risultano casi molto variegati, ma in alcuni sembra esserci stato un atteggiamento palesemente discriminatorioaccanendosisulle persone più fragili, come ad esempio quelle meno conosciute della direzione, magari perché trasferite in seguito alla modernizzazione, senza avere interpellato la direzione di provenienza, o quelle meno presenti in ufficio, perché ad esempio usufruiscono della legge 104, del telelavoro o del tempo parziale.

Parallelamente ribadiamo che non c’è motivo per non usare i 34mila euro derivanti dalle cessazioni del 2016 per allargare il numero dei postiin primis per i livelli VII e VIII.

Resta il difficile e delicato lavoro delle commissioni, che dovranno valorizzare i punti restanti senza fare ulteriori danni, cercando di non produrre un lungo elenco di “inidonei” che non arrivano ai 60 punti, magari con graduatorie più corte del numero dei vincitori.

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